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Servizi

Servizi in ambito Forense

In ambito peritale la valutazione psicodiagnostica può essere utile per una più approfondita indagine della personalità, accertamenti sulla capacità genitoriale, capacità di intendere e volere nei casi di affidamento e adozione; abusi su minori; separazioni coniugali. In ambito medico/legale ed assicurativo è valida nei casi di valutazione del danno biologico e psichico (incidenti stradali, lutto, mobbing, infortunio sul lavoro, maltrattamenti familiari, stalking, bullismo, etc.). Inoltre, in qualità di Consulente Tecnico di Parte (CTP) è possibile assistere il cliente affiancando il Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o il Perito (P) nell’espletamento del suo incarico durante le operazioni peritali, appurandone la correttezza metodologica della Consulenza/Perizia, eventualmente producendo ulteriore documentazione clinica e formulando osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il CTU/P del Giudice è giunto. Si possono, quindi:

  • Formulare osservazioni e riserve nell'ambito dell'accertamento, nonché richieste di specifiche indagini peritali
  • Fare risultare nella relazione del CTU/P i dati che si ritiene opportuni e rilevanti ai fini dell’accertamento (quale corrispondente dell’obbligo del CTU/P di tener conto delle osservazioni e istanze di parte)
  • Partecipare alla programmazione del calendario delle sedute per lo svolgimento dell’incarico e a tutte le operazioni peritali, salvo che sussistano ragioni di opportunità in senso contrario preventivamente individuate
  • Chiedere al CTU/P e, tramite il difensore della parte, al Giudice copia delle audio e videoregistrazioni degli incontri
  • Rivolgersi tramite difensore della parte al Giudice per ogni controversia insorta con il CTU/P

Pertanto, la nomina di un CTP è utile in primo luogo per una funzione di controllo sulle operazioni peritali, nel senso che il CTP verifica che tutto il percorso proceda secondo le più adeguate metodologie. In secondo luogo per svolgere una funzione più collaborativa con il CTU/P: il CTP infatti essendo un “tecnico” esperto può interagire positivamente con il CTU/P portando riflessioni nuove e magari alternative, delle quali potrà tenere conto. Infine il CTP interagisce in più momenti con il proprio cliente, sia prima dell’inizio della perizia (con colloqui di conoscenza e con la lettura degli “atti”), che durante la CTU/Perizia stessa, svolgendo colloqui di riflessione e monitoraggio sull’andamento della perizia. Questa funzione di sostegno è fondamentale per la persona che si vede coinvolta in un procedimento approfondito e certamente complesso dal punto di vista procedurale, ma anche emotivo.

Il compenso è pattuito con il cliente secondo le tariffe vigenti (utilizzando come riferimento il Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, D.M. 19 luglio 2016, n. 165 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 agosto 2016, n. 201, S.O.). Con la sentenza di condanna la parte soccombente è di regola condannata anche alla refusione in favore della parte vittoriosa delle spese di CTP, che tuttavia il Giudice non necessariamente liquida secondo gli accordi delle parti; tale evenienza di per sé non osta a che il CTP possa pretendere dal proprio assistito quanto pattuito, ancorché non recuperabile per intero dalla controparte (la disciplina è analoga a quella del rapporto tra cliente e avvocato). Per maggiori informazioni leggi questo documento.

AVVISO: Le informazioni contenute in questo sito non vanno utilizzate come strumento di autodiagnosi o di automedicazione. I consigli forniti via web o email vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento. La visita psicologica tradizionale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico.

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